• 05 SEPTEMBER 2010 - 03:21
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Mutui immobiliari - Dal 2 giugno 2007 basta la comunicazione per cancellare l'ipoteca

A partire dal 2 giugno 2007, le ipoteche a garanzia dei mutui concessi da banche, società finanziarie e da enti di previdenza obbligatoria vengono cancellate, d'ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito di comunicazione del creditore alla conservatoria, secondo il disposto dell'art. 13, commi 8-sexies e seguenti, D. L. n. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007; l'Agenzia del Territorio, con due provvedimenti in corso di pubblicazione in G.U., disciplina le modalità del nuovo procedimento di cancellazione, fornendo la modulistica relativa, e istituisce - presso il servizio di pubblicità immobiliare - il Registro delle comunicazioni dei creditori.


(Decreto Agenzia del Territorio 23/05/2007, in corso di pubblicazione G.U.)
(Provvedimento Agenzia del Territorio 25/05/2007, in corso di pubblicazione G.U.)

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